Art. 28.
(Istituzione di una imposta
sulle transazioni valutarie).

      1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine,

 

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la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
      2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

          a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

          b) transazioni intracomunitarie;

          c) esportazione o importazione di beni e di servizi;

          d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

          e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

      3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al comma 1.
      4. Il 90 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
      5. Per le transazioni valutarie con Stati o con territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota stabilita dal comma 1.
      6. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

          a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

          b) le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 1 da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di

 

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credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

          c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

          d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4.